Art. 8.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico, le parole: «, ad esclusione del

 

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trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».
      2. I commi 2 e 4 dell'articolo 42 del testo unico sono abrogati.
      3. All'articolo 43 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei»;

          b) al comma 8, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto il seguente periodo: «Rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), per persona minore si intende persona minore di sedici anni».