1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico, le parole: «, ad esclusione del
a) al comma 7, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei»;
b) al comma 8, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».
4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto il seguente periodo: «Rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), per persona minore si intende persona minore di sedici anni».